Questo è l’accordo di Grecia e Italia per quanto riguarda la zona economica esclusiva

Sul sito è stato pubblicato il testo ufficiale dell’accordo tra Grecia e Italia sulla delimitazione delle loro zone marittime Preliminare.

In soli 5 articoli, Atene e Roma hanno concordato di attuare la linea di demarcazione dell’accordo greco-italiano firmato il 24 maggio 1977, per delimitare i confini di altre aree marittime in cui i due paesi sono legalizzati dal diritto internazionale. L’accordo firmato il 9 giugno 2020 dal ministro degli Esteri Nikos Dendias per conto della Repubblica greca e dal suo omologo italiano Luigi Di Maio per conto della Repubblica italiana si basa sulle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS ).

Il paragrafo 1 dell’articolo 1 dell’accordo concluso tra la Grecia e l’Italia in merito alla delimitazione della zona economica esclusiva recita: “La linea di demarcazione delle aree marittime in cui i due paesi hanno il diritto di esercitare i loro diritti sovrani o giurisdizione rispettivamente in conformità con le norme internazionali legge sarà la linea di confine della piattaforma continentale stabilita dall’accordo del 1977 tra la Repubblica greca e la Repubblica italiana per delimitare la piattaforma continentale “.

Il paragrafo 2 dell’articolo 1 elenca le coordinate che definiscono la linea di confine. Il paragrafo 3 dell’articolo 1 dell’Accordo sulle zone marittime tra Grecia e Italia stabilisce che “tale determinazione si estenderà in qualsiasi direzione ai punti di incontro nelle zone marittime degli Stati limitrofi interessati, una volta conclusi gli accordi pertinenti”.

L’articolo 2 recita: “Quando una delle parti avvia la designazione di un’area marina che si estende oltre i limiti dell’articolo 1 del presente accordo, ne informa l’altra parte il prima possibile”.

L’articolo 4 afferma che “il presente accordo non pregiudica:

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un. Attività di pesca svolte in conformità alle norme e ai regolamenti in vigore nell’Unione Europea,
B. Le disposizioni dell’articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative ai diritti, alle libertà e agli obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva delle parti, come stipulato in tale articolo.

L’articolo 5 stabilisce che questo accordo è soggetto a ratifica ed entra in vigore alla data di scambio degli strumenti di ratifica.

Leggi il testo dell’accordo greco-italiano sulla delimitazione dei confini delle zone marittime dei due paesi

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